L.R. 16 giugno 2020, n. 14
Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 27/1 del 22 maggio 2020, pubblicata nel BURA 17 giugno 2020, n. 89 Speciale ed entrata in vigore il 18 giugno 2020)
Testo
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CAPO IV
Modifiche a leggi regionali, disposizioni finanziarie e ulteriori disposizioni urgenti
Art. 39
(Modifiche alla l.r. 34/2006)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) e' sostituito dal seguente:
"1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, e' subordinata al possesso di autorizzazione alla raccolta rilasciata dalla Regione.".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 le parole: "Il tesserino" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione".
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"3. L'autorizzazione di tipo A e' costituita dalla ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 5 e dalla copia dell'attestato di idoneita' alla raccolta di cui all'articolo 3-bis. L'autorizzazione di tipo B e C e' costituita da un tesserino personale, non cedibile, da richiedere con domanda in carta da bollo corredata di:
a) copia di attestato di idoneita' alla raccolta di cui all'articolo 3-bis;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5;
d) fotocopia del documento di identita'.".
4. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"6. I tesserini B e C sono conformi a modelli regionali determinati dal Dipartimento regionale competente in materia di Agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino, prima dell'entrata in vigore della presente legge, senza la frequenza del corso di cui all'articolo 3-bis, comma 1, al termine della validita' quinquennale dello stesso, devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'articolo 3-bis, comma 7.".
5. Il comma 9 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"9. Ai minori di anni quattordici e' consentita la raccolta, purche' accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione alla raccolta dei funghi che assume la responsabilita' del controllo sull'attivita' di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.".
6. Il comma 10 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"10. I micologi iscritti al Registro nazionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi, non sono tenuti a conseguire l'idoneita' alla raccolta.".
7. Il comma 11 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"11. La ricevuta di versamento del contributo annuale per la raccolta dei funghi, unitamente al documento di riconoscimento, all'attestato di cui all'articolo 3-bis e al tesserino, in caso di autorizzazioni di tipo B e C, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.".
8. Al comma 12 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 la parola "Provincia" e' sostituita dalla parola "Regione".
9. Il comma 13 dell'articolo 3 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non e' necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno e' sostituita da un versamento di euro 10 da effettuare con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo. Il versamento deve recare la seguente causale "raccolta funghi per un giorno" e le generalita' del raccoglitore. Ha validita' per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Regione, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve munirsi della certificazione di commestibilita' di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non e' necessaria se il raccoglitore e' accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore e' sanzionato ai sensi dell'articolo 21, lett. c), punto 1).".
10. Al comma 3 dell'articolo 3-bis della l.r. 34/2006 le parole "Provincia competente" sono sostituite dalla seguente "Regione".
11. Il comma 7 dell'articolo 3-bis della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"7. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare, con cadenza almeno quinquennale, un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, per il conseguimento dell'attestato di aggiornamento.".
12. Al comma 9 dell'articolo 3-bis le parole "delle Province" sono sostituite dalle parole "della Regione".
13. Il comma 10 dell'articolo 3-bis della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"10. Annualmente, la Regione, in collaborazione con il Centro Micologico Regionale, organizza un corso per guardie micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica in particolare.".
14. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Regione, di un contributo annuale di euro 30 (trenta). "Le ricevute di versamento riportano la causale "Raccolta funghi" e le generalita' del raccoglitore.".
15. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"2. Il versamento e il periodo di validita' annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio dell'autorizzazione.".
16. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"5. Sono esonerati dal pagamento della tassa i Micologi iscritti al Registro Nazionale, residenti nella Regione Abruzzo.".
17. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"5. La Regione istituisce un elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.".
18. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 34/2006 le parole "Le Province" sono sostituite dalle parole "La Regione".
19. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 della l.r. 34/2006 le parole "La Provincia" sono sostituite dalle parole "La Regione".
20. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"2. I non residenti in regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso dell'attestato di idoneita' di cui all'articolo 3-bis rilasciato dai soggetti di cui all'articolo 18, anche extraregionali.".
21. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2020-2025, in:
a) euro 10 (dieci) per un giorno;
b) euro 20 (venti) da due a tre giorni consecutivi;
c) euro 40 (quaranta) da quattro a sette giorni consecutivi;
d) euro 70 (settanta) per un mese.".
22. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della regione Abruzzo, i quali possono ottenere l'autorizzazione per la raccolta dei funghi in base all'articolo 3.".
23. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 34/2006 le parole: "tre persone" sono sostituite dalle parole: "venti persone".
24. Il comma 5-bis dell'articolo 9 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"5-bis. La Regione, nell'ambito dei corsi di micologia di cui agli articoli 18 e 19, puo' rilasciare autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano tali corsi.".
25. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 9 della l.r. 34/2006 e' aggiunto il seguente:
"5-ter. Per le giornate di studio che le associazioni o gli enti organizzano per lo svolgimento dei loro programmi o progetti, la Regione puo' autorizzare gruppi di persone formate dai micologi per tale scopo, provenienti anche da altre regioni limitrofe, per favorire scambi scientifici e culturali.".
26. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 13-bis della l.r. 34/2006 le parole: "del tesserino" sono sostituite dalle parole "dell'autorizzazione".
27. Al comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 34/2006 dopo le parole "di autorizzazione" sono aggiunte le parole "di tipo B e C".
28. Il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della
legge
689/1981. Una copia del verbale e' consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne da' atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, ai sensi
dell'articolo 138, comma 2, del codice di procedura
civile. L'originale del verbale e' trasmesso dal verbalizzante alla Regione che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della
legge
689/1981. Copia del verbale e' altresi' trasmessa all'ente di cui all'articolo 3, comma 1.".
29. Il comma 7 dell'articolo 21 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Regione Abruzzo.".
30. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 34/2006 e' sostituito dal seguente:
"1. I contributi di cui agli articoli 5 e 21, comma 7, sono introitati dalla Regione e destinati al capitolo 102341, articolo 2, Missione 16, Programma 02, Titolo 1, denominato "Contributi per danni causati dalla fauna selvatica".".
31. Il vincolo di cui al comma 30 e' applicato a partire dall'esercizio di bilancio 2021.
32. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.